Ma davvero con la riforma dell’art 1 del Codice Antimafia che allarga agli indiziati di corruzione la possibilità di applicare la prevenzione patrimoniale stiamo facendo una sciocchezza?
E’ stato detto che chi sia indiziato di vivere abitualmente di proventi illeciti già oggi è sottoponibile alla prevenzione patrimoniale, vero.
E’ stato detto che i mafiosi indiziati di usare la corruzione già oggi sono sottoponibili alla prevenzione patrimoniale, vero.
E’ stato detto che chi sia condannato per corruzione già oggi subisce la confisca penale e anche la confisca penale per sproporzione, vero.
Esiste allora uno “spazio” tra queste tre fattispecie che possa giustificare la necessità della nostra riforma dell’art.1?
Credo di si, e faccio l’esempio che a me sta più a cuore.
Sono convinto che il nostro tempo sia segnato dalla formazione di una criminalità organizzata che si caratterizza per segretezza, capacità di dirottare il processo di formazione della volontà pubblica, transnazionalità, digitalizzazione funzionale al controllo, al ricatto e al riciclaggio.
Questa convinzione nasce dalla osservazione di fatti soltanto apparentemente scollegati: dal disastro provocato dal virus “Wannacry” alla inchiesta “Occhionero” passando per la P4, i Panama Papers, fino ai più recenti attacchi hacker alla banca dati del Ministero degli Esteri.
Fenomeni che hanno una potenzialità eversiva per l’ordine democratico paragonabile alle organizzazioni terroristiche. Forse è per questo che proprio il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Franco Roberti, sia stato tra i primi a cogliere l’importanza di questa estensione normativa.
E’ sicuramente questo il motivo che mi ha spinto a depositare una proposta di legge modificativa della, così detta “Legge Anselmi”.
Queste organizzazioni sono qualificabili come mafiose alla luce del 416 bis? Inizialmente credo di no, anche se è probabile che evolvendo possano maturare quella “forza intimidatrice del vincolo associativo” che genera omertà e assoggettamento, che le farebbe rientrare nel 416 bis, con o senza la presenza di mafiosi appartenenti alle tradizionali organizzazioni.
Dobbiamo aspettare che diventino mafie a tutti gli effetti per contrastarle? Se lo Stato avesse contrastato la prepotenza dei campieri e debellato le coperture borghesi, sostenendo il movimento dei braccianti agricoli siciliani, forse non avremmo avuto la Cosa Nostra delle stragi.
Quindi perché aspettare?
Questo tipo di organizzazione rappresenta un pericolo per la democrazia sufficiente a giustificare l’utilizzo di quell’arma non convenzionale che sono le misure di prevenzione patrimoniale? Credo proprio di si, per le stesse ragioni che spinsero Pio La Torre ad immaginarle per le mafie tra gli anni ’70 e gli anni ’80. Il patrimonio così accumulato e riconducibile a queste organizzazioni è di per se’ stesso pericoloso tanto per la democrazia quanto per il mercato e va eliminato dalla disponibilità delle organizzazioni medesime a prescindere dall’esito di processi penali che sanzionino le condotte personali più o meno associate.
Ecco che imbattersi in un soggetto seriamente indiziato di un reato contro la PA (non indiziato quindi di appartenere ad organizzazione mafiosa e nemmeno di vivere abitualmente di proventi illeciti), può significare imbattersi in una articolazione di questo tipo di sistema criminale. Può questa circostanza essere condizione sufficiente per avviare una indagine patrimoniale? Credo proprio di si. E qualora questa indagine patrimoniale mettesse in evidenza la disponibilità di beni di un valore incompatibile con il reddito dichiarato o l’attività economica svolta, sarebbe ragionevole procedere ad un sequestro di prevenzione? Credo proprio di si.
La prevenzione patrimoniale punta ad eliminare quel pericolo oggettivo rappresentato dalla ricchezza velenosa prodotta da condotte illecite, per sanzionare le quali c’è il processo penale: finalità e percorsi sono, o dovrebbero essere, chiaramente distinti.
Credo di non sbagliare dicendo che Pio La Torre, immaginando le misure di prevenzione patrimoniali in quel periodo storico, abbia voluto creare uno strumento di aggressione economica che prescindesse da quello penale, per arrivare prima della giustizia penale, se non sul piano della limitazione della libertà personale attraverso la detenzione (cosa che sarebbe stata e sarebbe intollerabile), almeno sul piano della ablazione della ricchezza. Forse fu anche una strategia per battere quella maledetta e mitica impunità che allora (Pio La Torre non vedrà mai funzionare il 416 bis) i mafiosi vantavano in maggioranza quando sottoposti al processo penale. Mutatis mutandis: oggi dovremmo parlare della impunità penale di cui troppo spesso godono i così detti “colletti bianchi” funzionali al tipo di operazioni cui mi riferisco sopra.
Credo che sarebbe stupido rifare da capo gli stessi “errori” che per 40 anni di storia repubblicana abbiamo fatto, perseguendo le singole condotte penalmente rilevanti, senza aggredire il sistema nel suo complesso, come poi avremmo fatto dall’82 in avanti, con ottimi risultati.
L’Europa, e non soltanto, dovrà imparare a fare i conti con questo tipo di organizzazione criminale, alzando gli scudi anche attraverso la prevenzione patrimoniale e sono convinto che ci metterà di meno a comprendere la portata di questa sfida rispetto a quanto ci abbia messo a comprendere la specificità della minaccia mafiosa. Per tanto non credo che ci sia il rischio che l’estensione dell’art. 1 provochi il rigetto di tutto il sistema della prevenzione patrimoniale, anzi scommetto che proprio per questo tramite se ne capiranno legittimità ed efficacia.
PS
E’ stato detto che il semplice indizio di colpevolezza fa scattare il sequestro patrimoniale, è falso. L’indizio di colpevolezza è soltanto l’innesco, a questo segue l’indagine patrimoniale che deve verificare la oggettiva disponibilità di una ricchezza non spiegabile col reddito dichiarato o con l’attività economica del soggetto indiziato.
E’ stato detto che il soggetto che subisce il sequestro patrimoniale è vittima di un provvedimento barbaro ed incivile, è falso. Il sequestro è soltanto il primo atto di un procedimento che ormai è sempre più paragonabile ad un processo penale sul piano delle garanzie della difesa e dei terzi coinvolti. La metà della riforma del Codice Antimafia ha ad oggetto proprio il miglioramento del procedimento, l’abbreviazione dei tempi, la maggiore trasparenza.
E’ stato detto che questo ampliamento metterà in ginocchio le imprese, è falso. Proprio la nostra riforma prevede l’introduzione dell’istituto del “controllo giudiziario” per le imprese (art. 34 bis. In aggiunta all’istituto dell’amministrazione giudiziaria ex art. 34), che non conduce ne’ all’ablazione, ne’ allo spossessamento, ma ad un rigoroso e temporaneo controllo da parte dello Stato.
E’ stato detto che il sistema della prevenzione patrimoniale riguarda soltanto la mafia, è falso. Già oggi riguarda pure indiziati di altri delitti che non sono il 416 bis (per esempio tutti quelli cui si fa riferimento con l’art. 51 come 3 bis del cpp), e, senza che ci fossero levate di scudi, con questa riforma abbiamo ulteriormente allargato la platea agli indiziati di terrorismo. Dal che ancora di più si stenta a capire il motivo della rivolta per la corruzione.
E’ stato detto che la corruzione nel nostro Paese è un falso problema, strumentalmente enfatizzato… (cfr Papa Francesco)
Davide Mattiello
Roma, 7 Luglio 2017