Il Regolamento UE 2018/1805 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca è senz’altro una buona notizia.
Bene, ma la strada è lunga ed in salita.
Per tutti coloro che vogliono una Unione Europea più capace di stare al Mondo, più capace di difendere e promuovere questo spazio di libertà e giustizia che non ha precedenti nella storia. Una buona notizia per tutti coloro che ritengono prioritario il contrasto a quelle forme di criminalità che offendono la dignità delle persone e la legittima speranza di vivere in una società aperta e al contempo sicura. Una buona notizia per chi ha compreso la lezione di Giovanni Falcone sulla centralità del denaro nelle strategie delle organizzazioni criminali e di conseguenza sulla necessità di prosciugare la fonte della loro ricchezza per evitare che sopravvivano all’arresto dei loro componenti.
Dietro ad un regolamento come questo ci sono anni di negoziazioni, il lavoro certosino di centinaia di persone, tanta pazienza ed altrettanto coraggio. Per tutto questo il regolamento è una buona notizia che va in scia con la crescente integrazione dei sistemi di prevenzione e repressione in Europa, con buona pace di chi invece lavora nella direzione contraria, per sfasciare l’Unione Europea.
Le riflessioni esposte si basano soprattutto sulle seguenti due considerazioni inserite nel testo ufficiale del regolamento:
1) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutti i provvedimenti di congelamento e tutti i provvedimenti di confisca emessi nel quadro di un procedimento in materia penale. «Procedimento in materia penale» è un concetto autonomo del diritto dell’Unione interpretato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, ferma restando la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Tale termine contempla pertanto tutti i tipi di provvedimenti di congelamento e provvedimenti di confisca emessi in seguito a procedimenti connessi ad un reato e non solo i provvedimenti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/42/UE. Esso contempla inoltre altri tipi di provvedimenti emessi in assenza di una condanna definitiva. Benché tali provvedimenti possano non esistere nell’ordinamento giuridico di uno Stato membro, lo Stato membro interessato dovrebbe essere in grado di riconoscere ed eseguire tali provvedimenti emessi da un altro Stato membro. Il procedimento in materia penale può comprendere anche indagini penali svolte dalla polizia e da altri servizi di contrasto. I provvedimenti di congelamento e i provvedimenti di confisca emessi nel quadro di procedimenti in materia civile o amministrativa dovrebbero essere esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento.
2) Nel valutare la doppia incriminabilità, l’autorità competente dello Stato di esecuzione dovrebbe verificare se gli elementi di fatto alla base del reato in questione, quali risultano dal certificato di congelamento o dal certificato di confisca trasmesso dall’autorità competente dello Stato di emissione, sarebbero di per sé, nell’ipotesi in cui si fossero verificati nello Stato di esecuzione al momento della decisione sul riconoscimento, penalmente perseguibili anche nel territorio di quest’ultimo.
C’è, mi pare, un solo problema, non nuovo, ma sintomatico.
I “congelamenti” (sequestri) e le “confische” di cui si parla sono appunto quelli che vengono decisi nell’ambito di un procedimento in materia penale.
Questo perimetro esclude la rivoluzione voluta da Pio La Torre e considerata da tutta l’anti mafia una pietra miliare, una rivoluzione irrinunciabile: cioè i sequestri e le confische di prevenzione (che nulla hanno a che fare con i sequestri e le confische preventivi).
Quella di Pio La Torre fu una rivoluzione perché previde il sequestro dei beni al di fuori del procedimento in ambito penale. Detto altrimenti: la confisca senza reato. Di più: l’inversione dell’onore della prova. Lo Stato quando ha il fondato (!) sospetto che un bene sia funzionale al potere criminale (mafioso ma non soltanto) lo sequestra (congela) e domanda al detentore del bene di dimostrare la lecita provenienza del bene sequestrato (inversione dell’onere della prova), qualora il detentore del bene non riesca nell’intento, il sequestro si trasforma in confisca definitiva.
Al reciproco riconoscimento di questo tipo di provvedimento il regolamento pare non arrivare.
Perché?
Forse perché resta nell’ambito delle Istituzioni europee il pregiudizio negativo su questo strumento? Uno strumento che, proprio perché agito al di fuori di un processo penale, è stato spesso sospettato di essere incapace di tutelare adeguatamente i diritti del così detto “proposto” e dei terzi di buona fede. Se fosse questo il motivo inviterei gli attori europei a valutare le modifiche introdotte dal Parlamento italiano al Codice anti mafia con la riforma diventata legge nel 2017. Gran parte delle modifiche introdotte hanno avuto proprio l’obiettivo di “giurisidizionalizzare” maggiormente la procedura di sequestro e confisca di prevenzione, tutelando maggiormente sia i diritti dei “proposti” sia quelli dei “terzi di buona fede”, rendendo di fatto l’intera procedura molto più equilibrata e trasparente.
Se queste modifiche fossero poco o per nulla conosciute in Europa non mi stupirei: nemmeno in Italia lo sono. La riforma del 2017 attirò focose polemiche su alcuni aspetti puntuali, mentre rimase in ombra (non so se per sbaglio o per malizia) la parte più consistente della riforma che riguardava proprio il miglioramento della procedura.
Non voglio nemmeno pensare che invece l’esclusione dei sequestri e delle confische di prevenzioni dipenda da una sottovalutazione della funzione stessa dello strumento, perché in questo caso saremmo di nuovo di fronte ad un equivoco grave sulla radice della forza delle organizzazioni criminali. Soprattutto di quelle più pericolose, che sono quelle mafiose.
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