Lo sfruttamento bracciantile nelle nostre campagne è fenomeno diffuso, doloroso e preoccupante, che spesso risulta essere la classica “punta dell’iceberg”: il caporalato infatti, rimanda di frequente alla tratta di esseri umani, alla riduzione in schiavitù, allo sfruttamento sessuale, rimanda ad un rapporto perverso con certo sistema produttivo italiano, fatto di imprenditori che hanno normalizzato il ricorso a queste braccia oppresse, in ragione dell’abbattimento dei costi che questo ricorso permette.

Vorremmo sottoporre al dibattito l’ipotesi dell’applicabilità, a certe condizioni, del 416 bis come strumento adeguato di contrasto del fenomeno, non soltanto sotto un profilo tecnico giuridico, ma più profondamente sotto un profilo culturale e quindi di politica giudiziaria.

Queste argomentazioni possono essere tradotte sul piano dove si consuma l’illecita intermediazione e sfruttamento del lavoro? A quali condizioni? Sottoporre queste condotte allo spettro del 416 bis, avrebbe significative conseguenze anche sul piano delle competenze e delle forze investigative e giudiziarie destinabili.

Ne parleremo il 18 Novembre alla Camera dei Deputati

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