Ma quale Kalashnikov: basta il pensiero

il senatore Giarrusso avrebbe detto che con la nuova formulazione del 416 ter, bisogna provare che il mafioso sia andato al seggio a minacciare col Kalashnikov i votanti.
Detto che ho fatto esperienza diretta di come facciano i mafiosi a presidiare fisicamente i seggi elettorali, avvicinando ad uno ad uno gli elettori, la nuova formulazione del 416 ter non richiede affatto la prova del fantomatico Kalshnikov.
Intanto, il nuovo 416 ter punisce già lo scambio tra le promesse: il reato è commesso e va punito quando le due parti si mettono d’accordo. Non devo dimostrare che i voti siano stati davvero procacciati (con o senza Kalashkov!), non devo dimostrare che i soldi o le altre utilità siano state davvero retribuiti. Perché nessuno sottolinea questa decisiva anticipazione della tutela penale? Il reato è commesso quando provo l’accordo tra le parti.
L’accordo tra le parti per essere penalmente rilevante e quindi integrare il 416 ter, ha bisogno di almeno 2 caratteristiche, una che riguarda l’oggetto dell’accordo e una che riguarda i soggetti che formano l’accordo. L’oggetto dell’accordo: voti contro denaro o altra utilità. I soggetti: da una parte ci deve essere il politico, o chi stia lavorando per lui nella campagna elettorale, dall’altra parte ci deve stare il mafioso. E qui arriviamo al punto: il riferimento tanto criticato, alle modalità mafiose con le quali i voti saranno raccolti è semplicemente la via legislativa per descrivere la qualità soggettiva del mafioso. Come se per dire “calciatore” si dicesse “quello che gioca a pallone”. Il politico o chi per lui deve avere coscienza di trattare con uno “che gioca a pallone”. Diversamente non è voto di scambio politico-mafioso, ma è soltanto voto di scambio, comunque e severamente punito dal codice penale. Ricordiamoci che questo tipo di ancoraggio alla qualità soggettiva specifica di chi si impegna a portare i voti era già prevista nella precedente e originaria formulazione del 416 ter. Ma vado oltre: la caratteristica soggettiva del mafioso poteva essere richiamata in altro modo? Forse si, per esempio con una dicitura del tipo: “Chi accetti la promessa di voti da un appartenente all’associazione criminale di cui all’art. 416 bis”. Ma con ciò si sarebbe poi dovuto dimostrare la consapevolezza del politico che il proprio interlocutore appartenesse ad una delle organizzazioni mafiose riconosciute (Cosa Nostra, Stidda, SCU, Camorra, ‘ndrangheta…). La dicitura scelta dal legislatore invece è più ampia, perché facendo riferimento alle “modalità del metodo mafioso”, colpisce anche chi, in associazione con altri, si comporti come si comportano i mafiosi, pur non essendo un affiliato a questa o quella organizzazione. Rammento che questo è proprio lo spirito del famoso “art. 7” cioè l’aggravante per metodo mafioso, che si applica a chi si comporti, in associazione con altri, come si comporterebbe un mafioso con la “m” maiuscola.
Il dibattito su una norma penale nuova è fisiologico e lo scambio tra le idee, che siano espresse da un parlamentare, da un giornalista, da un magistrato di Cassazione, dovrebbe servire a rendere certo il diritto, a beneficio dei cittadini e della giustizia, quindi niente panico"

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