Rivarolo Canavese: condivido lo spirito del comunicato di Libera

Condivido lo spirito del comunicato del Presidio Ioculano di Libera, sulla vicenda di Rivarolo Canavese. Come voi avete giustamente richiamato c’è il piano della responsabilità penale, c’è il piano della responsabilità amministrativa e c’è il piano della responsabilità politica. Sul piano penale la sentenza di Cassazione ha stabilito una serie di cose e le sentenze si rispettano, ma si possono discutere e francamente alcune assoluzioni e alcune derubricazioni lasciano perplessi. Sul piano della responsabilità amministrativa, lo scioglimento del Comune di Rivarolo Canavese si fonda sulla relazione della Commissione d’accesso, non sulle sentenze penali, quindi sul lavoro della Prefettura, recepito dal Ministro dell’Interno, condiviso dal plenum del Governo e fatto proprio da Capo dello Stato: è un provvedimento di alta amministrazione che ha il compito di impedire che la mafia possa condizionare o continuare a condizionare il lavoro della Pubblica Amministrazione. La relazione è pubblica e io la ripubblico: credo che ognuno possa farsi una idea della serietà dell’intervento fatto a suo tempo e di conseguenza formarsi un giudizio sulle condotte tenute, che è appunto il terzo piano, quello della responsabilità politica. Semplificare e liquidare serve soltanto a mafiosi e corrotti, conviene un poco più di prudenza.

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 2012
Scioglimento del consiglio comunale di Rivarolo Canavese e nomina della commissione straordinaria. (GUn. 141 del 19-6-2012 )

Allegato

Al Presidente della Repubblica
Il comune di Rivarolo Canavese (Torino), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni
amministrative del 13 e 14 aprile 2008, presenta forme d’ingerenza da parte della criminalità
organizzata che compromettono la libera determinazione e l’imparzialità dell’amministrazione, il buon
andamento e il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell’ordine e della
sicurezza pubblica.
N ell’ambito del procedimento penale n. 6191/07 RGNR della DDA di Torino che ha portato
all’emanazione di un provvedimento di custodia cautelare in carcere a carico di 150 persone, tra cui il
segretario generale del predetto comune, sono emersi elementi circa possibili infiltrazioni della
‘ndrangheta nell’ente, che hanno indotto il prefetto di Torino, con decreto del 16 agosto 2011,
successivamente prorogato, a disporre l’accesso presso il comune, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del
decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, per gli
accertamenti di rito.
All’esito dell’accesso ispettivo il prefetto, sentito il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza
pubblica, integrato con la partecipazione della competente autorità giudiziaria, ha redatto l’allegata
relazione in data 6 marzo 2012, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà
atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti di
amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli
stessi, riscontrando pertanto i presupposti per lo scioglimento del consiglio comunale, ai sensi dell’art.
143 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
La criminalità organizzata, radicata da anni nella periferia di Torino e nel canavese, ha fatto in modo
di insinuarsi gradualmente tra le maglie della società civile e della pubblica amministrazione al fine di
fruire degli utili derivanti dall’imponente sviluppo economico, prediligendo rapporti pseudo amicali con
gli esponenti politici locali mediante una trattativa pacifica e foriera di soddisfazioni economiche per
tutte le parti in causa.
T ale subdolo modus operandi si connota per manifestazioni non visibili nel contesto locale ed
apparentemente lontane dalle metodologie mafiose, risultando ancor più pericoloso in quanto non
avvertito dalla società civile.
I l radicamento della malavita nel territorio costituisce il presupposto primario per il ricorso a
provvedimenti di rigore in virtù del fatto che le cosche, con la loro peculiare organizzazione, hanno
capacità di infiltrazione nel tessuto sociale, economico e politico-istituzionale, agendo in ambiti
apparentemente leciti, ma di fatto inquinati dall’influenza che esse sono in grado di esercitare.
Infiltrazioni malavitose sono già state accertate nel comune di Leini, limitrofo a Rivarolo Canavese,
destinatario del provvedimento di rigore ai sensi del citato art. 143, adottato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 2012.
D a gli accertamenti investigativi é emersa la presenza di una fitta rete di connivenze e
cointeressenze tra amministratori, esponenti del mondo imprenditoriale e le locali cosche anche a
Rivarolo Canavese dove é risultato che soggetti legati alla criminalità organizzata perseguono finalità
ed agiscono con metodi tipici delle associazioni mafiose, con mire espansive della dimensione affaristica
e con l’obiettivo di condizionare, a proprio vantaggio, l’amministrazione in cambio dell’appoggio in
occasione di consultazioni elettorali.
In particolare, dalle risultanze delle indagini della magistratura é emerso che, nel corso della tornata
elettorale del 2009, il sindaco di Rivarolo Canavese é stato sostenuto, con l’intermediazione del
segretario generale nonché direttore generale del comune e di esponenti della ‘ndrangheta canavesana,
poi arrestati nel corso dell’inchiesta relativa al citato procedimento penale, da soggetti contigui alla
criminalità organizzata i quali, procurando i voti a sostegno del proprio candidato, miravano ad ottenere
agevolazioni nella conduzione degli interessi imprenditoriali della malavita.
Analogo intervento di mediazione é stato svolto per canalizzare le preferenze elettorali in favore di
un consigliere comunale di Rivarolo Canavese, effettivamente eletto consigliere anche in altra
amministrazione.
I l supporto di membri delle cosche era già stato assicurato anche nel corso delle consultazioni
amministrative dell’aprile 2008, nei confronti del candidato sindaco poi risultato eletto, attraverso
l’attivazione della rete mafiosa e con l’avvio di trattative finalizzate alla raccolta di voti di elettori che
dimorano al di fuori del territorio comunale.
Il sindaco di Rivarolo Canavese aveva già svolto lo stesso mandato nella precedente consiliatura ed
era già presente nel consiglio comunale eletto nel 1994 e nel 1998.
I n occasione delle tornate elettorali del 2008 e del 2009 emerge la figura di un affiliato alla
‘ndrangheta, ritenuto elemento di spicco del sistema di infiltrazione della criminalità all’interno delle
istituzioni per il ruolo di collegamento con amministratori locali, politici ed imprenditori, svolto in
favore di tutta l’organizzazione mafiosa.
Elementi significativi di cointeressenze, che si sono rivelati sintomatici dell’interesse malavitoso alla
penetrazione nelle amministrazioni pubbliche per condizionarne il funzionamento, sono stati riscontrati
anche nei rapporti tra detto esponente della locale cosca e un amministratore del comune di Leini,
responsabile della dissoluzione di quell’ente, entrambi soci di fatto di ditte che hanno lavorato anche
per la realizzazione di un complesso residenziale a Rivarolo Canavese.
G li accertamenti ispettivi hanno posto in evidenza il rilevante numero di imprese, i cui titolari
appartengono a sodalizi criminali o condividono con questi ultimi interessi, relazioni di affari o rapporti
parentali, che hanno reiteratamente effettuato lavori per conto del comune.
La gran parte degli affidamenti é stata caratterizzata da un’indebita ingerenza degli organi politici
sull’operato dell’apparato burocratico, in contrasto con il principio di separazione dei poteri di indirizzo
e programmazione da quelli gestionali.
La giunta, in alcuni casi, si é sovrapposta alla dirigenza del comune, guidando l’amministrazione nella
scelta delle ditte che dovevano realizzare i lavori, spesso indicando la procedura negoziata quale
modalità di individuazione del contraente e talora stabilendo il numero di imprese da invitare.
Indice rivelatore di anomale cointeressenze é, altresì, la riorganizzazione burocratica disposta dal
sindaco che, all’indomani del suo insediamento, ha affidato l’incarico di responsabile del servizio lavori
pubblici prima al segretario generale e poi ad un tecnico, con diversa esperienza professionale,
incaricato anche di svolgere ulteriori compiti istituzionali.
Di tale situazione si sono avvantaggiate ditte controindicate che hanno portato a termine interventi
di interesse comunale, tra i quali nella relazione prefettizia vengono evidenziati quelli relativi al
rifacimento dell’impianto di illuminazione pubblica, la ristrutturazione della copertura di un fabbricato,
la sistemazione del perimetro del cimitero e la realizzazione del parcheggio ad esso adiacente nonché
le opere di difesa idraulica di un torrente. Le modalità all’affidamento dei lavori presentano peraltro
numerose irregolarità procedurali.
Sintomatico dell’avvenuta penetrazione della ‘ndrangheta all’interno dell’ente é l’affidamento dei
lavori effettuati presso un centro polisportivo, per la cui esecuzione la giunta comunale ha deliberato di
invitare a trattativa privata cinque ditte, individuate dal responsabile del competente ufficio comunale,
i cui titolari, nella quasi totalità dei casi, sono riconducibili a personaggi legati alla criminalità
organizzata. Peraltro, la ditta aggiudicataria dei lavori avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per
irregolarità nella presentazione della documentazione.
U na ulteriore circostanza, indicativa della capacità di infiltrazione delle imprese controindicate
nell’ente, riguarda la demolizione di un immobile già adibito a scuola elementare: la procedura di
affidamento dei lavori é connotata da anomalie ed irregolarità. Nell’occasione, i preventivi di spesa
presentati dalle ditte interessate alla realizzazione degli interventi erano pervenuti all’ente in data
anteriore alla deliberazione con la quale la giunta ha approvato il progetto esecutivo dell’opera, dando
atto che si sarebbe proceduto all’appalto del primo lotto con il sistema della procedura negoziata,
previo invito di cinque imprese che avevano manifestato interesse a partecipare all’appalto medesimo.
I lavori sono stati aggiudicati in carenza della valutazione di congruità e sono stati caratterizzati da
un iter procedurale non conforme alla vigente normativa.
G l i accertamenti svolti dalla commissione d’indagine hanno fatto emergere l’interesse degli
esponenti dell’associazione criminale all’edilizia privata del comune di Rivarolo Canavese, oltre quello
manifestato per i lavori pubblici dell’ente.
Nel periodo compreso tra il 2004 e il 2010 il comune ha attuato una tecnica pianificatoria per la
rilocalizzazione e la ridistribuzione sul territorio della capacità edificatoria, attraverso l’approvazione
di varianti al piano regolatore generale, che sono consentite se non modificano i principi informatori del
piano e del suo dimensionamento. Le varianti adottate dal comune si sono invece rivelate strutturali,
determinando una situazione di fatto che impedisce di accertare che il dimensionamento garantisca il
soddisfacimento dei requisiti minimi di legge.
La condotta dell’amministrazione in materia di regolamentazione urbanistica ha dato luogo ad istanze
sempre più numerose che hanno provocato il ricorso a nuove varianti parziali, realizzando così un
sistema che ha posto in secondo piano il soddisfacimento dell’interesse pubblico generale e, di fatto, ha
favorito persone legate alla criminalità organizzata.
L a commissione d’indagine, a tal riguardo, ha posto in evidenza la questione relativa alla
realizzazione, in un’area di proprietà di un esponente malavitoso, di una rotatoria prevista nella
pianificazione comunale attinente un complesso residenziale, il cui iter procedurale é connotato da una
serie di anomalie e si é concluso con l’accoglimento da parte del comune della richiesta di spostamento
della sede della rotonda da parte del proprietario del suolo.
Le indagini hanno appurato lo stretto legame intercorrente tra il sostegno elettorale e le opportunità
di lavoro per le ditte collegate alla criminalità organizzata. É il caso di una nota famiglia di costruttori
edili, legata ad esponenti della ‘ndrangheta del canavese, che con l’intermediazione del segretario
comunale ed interfacciandosi con un elemento di spicco della cosca, si sarebbe impegnata a favorire
l’elezione del primo cittadino, quale contropartita per i lavori effettivamente realizzati in un complesso
residenziale plurifamiliare, compreso nel piano di edilizia economico popolare, nonché in un ulteriore
plesso, in corso di esecuzione. É emerso anche che il predetto esponente della cosca gestisce, tra altre
imprese controindicate, la ripartizione delle diverse opere correlate alla costruzione degli alloggi, quali
gli scavi, le opere murarie, la predisposizione degli impianti, la decorazione e la carpenteria che, nel
complesso, ammontano a diverse centinaia di migliaia di euro.
Dalla relazione elaborata dalla commissione di indagine emerge una ulteriore vicenda riguardante la
ristrutturazione di un immobile per la successiva destinazione a centro espositivo fieristico e a teatro,
emblematica della conduzione dell’ente da parte degli amministratori in elusione dei principi di
trasparenza, legalità ed economicità. L’intervento, non essendo classificabile come opera pubblica né
come opera di edilizia privata per l’assenza di titoli abilitativi, si é concretizzato in un abuso edilizio. La
struttura non é dotata di agibilità e la sua utilizzazione pubblica, per eventi che possono richiamare
anche un rilevante numero di persone, é stata effettuata con permessi provvisori rilasciati dal sindaco
ed é oggi sospesa.
N on va sottaciuto che in occasione degli interventi di ristrutturazione del teatro e del centro
fieristico é stata peraltro costituita una società pubblica a responsabilità limitata, al cui capitale
partecipa il comune per il 51% ed un consorzio per il 49%, la quale fin dalla nascita, nel 2006, é stata
costantemente priva di mezzi e personale, finanziariamente sostenuta attraverso operazioni di dubbia
legittimità ed opportunità.
Le vicende analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto hanno
rivelato una serie di condizionamenti nell’amministrazione comunale di Rivarolo Canavese che,
disattendendo ogni principio di buon andamento, imparzialità e trasparenza, hanno compromesso il
regolare funzionamento dei servizi con grave pregiudizio degli interessi della collettività.
Ritengo pertanto che ricorrano le condizioni per l’adozione del provvedimento di scioglimento del
consiglio comunale di Rivarolo Canavese (Torino), ai sensi dell’art. 143 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
I n relazione alla presenza ed all’estensione dell’influenza criminale, si rende necessario che la
durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.
Roma, 22 maggio 2012
Il Ministro dell’interno: Cancellieri
PREFETTURA DI TORINO
Torino, 6 marzo 2012
Al Ministro dell’interno – Roma
Prot. n. 417/3/OES
Oggetto: Amministrazione comunale di Rivarolo Canavese (Torino) – Accesso effettuato ai sensi
dell’art. 143 TUEL.
Di seguito a precorsa corrispondenza, concernente l’accesso al comune di Rivarolo Canavese, si
comunica che la commissione all’uopo nominata ai sensi dell’art. 143 TUEL ha concluso gli accertamenti
e ha depositato l’allegata relazione finale.
L ‘argomento é stato, altresì, trattato in una seduta del Comitato provinciale per l’ordine e la
sicurezza pubblica, presente la competente autorità giudiziaria.
D agli approfonditi accertamenti svolti dalla Commissione, dal dettagliato rapporto prodotto
dall’Arma dei Carabinieri, nonché dalla disamina svolta in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la
sicurezza pubblica, si ritiene che sussistano i presupposti per sottoporre alle valutazioni della Signoria
Vostra la possibilità di proporre lo scioglimento del consiglio comunale di Rivarolo Canavese ai sensi
dell’art. 143, commi 1 e 2 del TUEL approvato con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e
successive modificazioni ed integrazioni per le ragioni di seguito esposte.
In base alla giurisprudenza formatasi sull’art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni, il primo presupposto per il ricorso ai provvedimenti previsti dalla norma
medesima é costituito dalla accertata diffusione sul territorio della criminalità organizzata (cfr., da
ultimo, T.A.R. Lazio, sezione I, 19 maggio 2011, n. 4370).
Al riguardo, va evidenziato che, sin dal 1993, la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno
della mafia rilevava l’esistenza in zona della criminalità organizzata e, più di recente, nel luglio dello
scorso anno, il Presidente Sen. Pisanu ha dichiarato pubblicamente che «… a Torino e provincia la
‘ndrangheta ha un radicamento fortissimo». Infine nel corso dell’audizione tenutasi il 21 giugno 2011
dinanzi alla Commissione parlamentare antimafia, il omissis …, delegato dalla Direzione nazionale
antimafia al collegamento investigativo per il Piemonte, ha evidenziato che nelle recenti inchieste
giudiziarie si riferisce di infiltrazioni in alcuni comuni tra cui Rivarolo Canavese.
S ulla presenza della ‘ndrangheta in provincia di Torino e sulla sua capacità di penetrazione nel
tessuto socio-economico e istituzionale é intervenuto il procedimento penale … omissis … R.G.N.R. della
D.D.A. di Torino (inchiesta «MINOTAURO»), che ha portato all’arresto di circa 150 persone, tra cui …
omissis …
Accertata, quindi, la sussistenza del primo presupposto previsto dalla normativa vigente, si ritiene di
dover soffermare l’attenzione in ordine alla presenza di «elementi su collegamenti diretti o indiretti
degli amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori
stessi».
L’inchiesta «MINOTAURO» ha delineato l’esistenza di un’associazione di stampo mafioso operante
nella provincia di Torino articolata su nove «locali» di ‘ndrangheta, tre dei quali nel Canavese, cui va
aggiunta una ‘ndrina distaccata definita «bastarda», coordinata da ***, che opera nei comuni di …
omissis …
É emerso dalle indagini come tali strutture, operando con i criteri dell’associazione mafiosa, agiscano
in virtù della forza di intimidazione che deriva dal vincolo associativo e dall’omertà, non solo compiendo
reati, alcuni dei quali particolarmente efferati (si sono citati a titolo di esempio gli omicidi *** e ***),
ma abbiano la capacità di infiltrarsi nel tessuto sociale, economico e politico-istituzionale agendo in
ambiti apparentemente leciti, ma di fatto inquinati proprio dall’influenza che l’associazione nel suo
complesso é in grado di esercitare.
Questa influenza é certamente riconosciuta, e qui si inserisce la vicenda del … omissis …, in favore
del quale opera, in occasione delle elezioni al … omissis … del … omissis …, una sorta di «comitato
elettorale» composto dal *** del omissis …, ***, da *** discusso personaggio trasversale noto alle
cronache giudiziarie di alcuni anni or sono e comunque ritenuto esponente del «locale di … omissis …»,
nonché ***, imprenditore della zona, tutti arrestati nell’ambito dell’inchiesta «MINOTAURO». In
occasione di quelle consultazioni elettorali, il predetto «comitato» *** organizza la campagna avendo
come riferimento esponenti della ‘ndrangheta e va a ricercare i voti della c.d. … omissis …, così
rivolgendosi ad ambienti contigui alla criminalità organizzata.
In tale ambito, centrale appare la figura di ***, affiliato alla ‘ndrangheta, esponente del «locale di
… omissis …», … omissis … del capo della stessa ***, il quale appare come fulcro del sistema di
infiltrazione della criminalità organizzata. Secondo le indagini, *** sarebbe uomo stabilmente inserito,
come si é detto, nel «locale» di ‘ndrangheta di … omissis … e rivestirebbe un ruolo di collegamento, in
favore di tutta l’organizzazione, con amministratori locali, politici ed imprenditori. Emblematico di
questa sua centralità é quanto emerso da un servizio di osservazione effettuato dai Carabinieri nel
2007 presso la sua abitazione, che ha documentato una vasta riunione con imprenditori della provincia
di Torino a lui vicini.
*** ha rapporti con ***, tratto in arresto omissis … all’associazione di matrice ‘ndranghetistica, già
… omissis … I due sono, di fatto, soci nella «***» e nella «***», società appartenenti anche a ***,
indicato come esponente del «locale» di ‘ndrangheta di … omissis …
Altro esempio della capacità di infiltrazione della compagine criminale é ***, secondo quanto emerso
dalle indagini, il referente della citata «bastarda». Egli instaura rapporti con amministratori locali,
apparentemente al fine di condurre a termine i propri affari, come emerge, in maniera eloquente, da
svariate intercettazioni telefoniche raccolte nell’ambito di diversi procedimenti penali e confluite
nell’inchiesta «MINOTAURO». Come risulta dalla ota informativa dei Carabinieri del omissis .., egli
intrattiene rapporti diretti con … omissis … di Rivarolo Canavese ***, al quale chiede direttamente,
ottenendolo a strettissimo giro, un appuntamento per rappresentargli non meglio precisate situazioni e
grazie ai cui buoni rapporti progetta … omissis … In merito all’identificazione di imprenditori, che
hanno effettuato lavori per conto del comune di Rivarolo Canavese, collegati direttamente o
indirettamente con la criminalità organizzata, é stata evidenziata la vicinanza, non solo per il grado di
parentela, tra *** ed omissis …***, proprietario ed amministratore della «***». Unitamente al omissis
… é altresì titolare dell’impresa individuale «***». Entrambe le ditte dei *** hanno eseguito diversi
lavori pubblici per svariati importi per conto del comune di Rivarolo, realizzando anche … omissis ..
Da diverse intercettazioni emerge una stretta collaborazione professionale tra *** e ***. I due si
scambiano frequentemente operai ed artigiani delle rispettive società ed intrattengono discussioni
dalle quali pare evidenziarsi la consapevolezza, dell’uno e dell’altro, di appartenere ad un’unica
«famiglia», dove esiste il rispetto dei ruoli. Particolarmente forte emerge la necessità, da parte di
entrambi, di trasmettere un senso di unitarietà a chi sta al di fuori del loro gruppo.
Le indagini avrebbero anche dimostrato l’esistenza di uno stretto legame tra *** ed i titolari della
«***» i quali hanno effettuato anche vari lavori pubblici con assegnazioni mediante conferimento
diretto o procedura negoziata, per conto del comune di Rivarolo Canavese. La «***» ha legami societari
con imprenditori coinvolti nell’inchiesta MINOTAURO come la famiglia … omissis … e ***.
Quest’ultimo, anch’egli aggiudicatario di lavori pubblici da parte del comune di Rivarolo Canavese, é
stato, insieme con, *** omissis … *** ed a ***, parte attiva nel comitato elettorale che sosteneva la
candidatura omissis … di ***. *** e ***, per il tramite di ***, avrebbero contattato ***, risultato
essere, in base agli approfondimenti effettuati, il responsabile della ‘ndrangheta a Torino e nel suo
«hinterland», il quale avrebbe avviato una macchina organizzativa finalizzata a presentare *** ad alcuni
degli affiliati alla ‘ndrangheta più rappresentativi della provincia di Torino, ed avrebbe condotto con i
due una trattativa finalizzata alla raccolta di voti in cambio di denaro. *** é ***, a conclusione
dell’indagine citata, sono stati sottoposti a misura cautelare in carcere per il reato previsto dall’art.
416-ter del codice penale per scambio elettorale politico mafioso.
Si soggiunge che gli accertamenti hanno consentito di rilevare come i titolari di un’altra società
aggiudicataria di lavori, la «***» (… omissis …), di fatto avrebbero gestito il patrimonio immobiliare del
… omissis … ed avrebbero curato l’avvio delle pratiche edilizie per conto di *** per la costruzione di
due ville unifamiliari. Inoltre uno dei due soci, *** (… omissis …), intratterrebbe, secondo le indagini,
costanti rapporti di lavoro con esponenti della criminalità o con persone a loro vicine, e si sarebbe, tra
l’altro, occupato delle pratiche edilizie di ***, ***, dell’«***» della famiglia *** e di ***.
Da ulteriori intercettazioni tra *** ed il *** ***, nonché tra *** e ***, é altresì emerso che,
allorquando quest’ultimo ha sollecitato l’approvazione, in consiglio comunale, di un omissis … da lui
seguito, avrebbe ricevuto assicurazione … omissis … dell’inserimento dell’argomento all’ordine del
giorno di una seduta consiliare prossima, tant’é che, in effetti, questa sì é poi tenuta alcuni giorni dopo
la conversazione.
Tra le imprese esecutrici di lavori pubblici per conto del comune, si annoverano anche la «***», la
«***» e la «***», i cui titolari sarebbero legati a personaggi, di cui alcuni indagati ed altri condannati
in primo grado per i reati di associazione per delinquere, corruzione e turbata libertà degli incanti. I
titolari delle tre ditte appena menzionate avrebbero intrattenuto rapporti di affari con ditte,
direttamente od indirettamente, controllate da esponenti della criminalità organizzata o da persone ad
essa collegate.
G li accertamenti svolti hanno altresì fatto emergere il coinvolgimento di alcuni membri delle
organizzazioni mafiose nella campagna elettorale a favore di ***, candidato alle elezioni omissis …
tenutesi nel … omissis … e, nel corpo della relazione finale della commissione d’indagine, si sono
evidenziati gli elementi da cui emerge con chiarezza il ruolo del … omissis … Le indagini hanno
documentato che *** avrebbe contattato molti esponenti della ‘ndrangheta per partecipare ad un
pranzo, il giorno … omissis …, al «***», un omissis … locale di omissis … indetto per presentare loro il
candidato ***, giuntovi insieme a *** e ***. Questo episodio non esaurisce il ventaglio delle situazioni di
coinvolgimento di esponenti della ‘ndrangheta nella campagna elettorale del *** *** per le elezioni
omissis … del … omissis … ***, infatti, oltre a promuovere l’incontro presso il *** di ***, sembra
essersi spinto ben oltre.
La c.d. omissis … facente riferimento a *** e ***, si sarebbe già attivata in favore della candidatura
di *** in occasione delle consultazioni … omissis …, quando egli, … omissis …, era stato eletto …
omissis … In quell’occasione, uno dei candidati nella lista *** era ***, fratello di ***, convivente di ***,
capo del «locale» di … omissis … *** e *** si sarebbero attivati a favore di *** (… omissis …), poiché,
come si evince dal contenuto di alcune conversazioni intercettate, *** riferisce al … omissis … di aver
avuto occasione di discutere con ** affinché questi girasse alcune preferenze di voto ad «***» (***).
* **, tramite … omissis …, avrebbe contattato alcune persone dimoranti fuori dalla provincia di
Torino, con omissis … fine di procacciare preferenze in favore del candidato ***. La scelta di *** si
sarebbe orientata nei confronti dei «***» e dei «***». La prima famiglia risulterebbe a capo del
«locale» di … omissis …, una delle quattro articolazioni ‘ndranghetistiche individuate in Liguria dalle
indagini del procedimento penale n. omissis … R.G. notizie di reato del tribunale di omissis …, che ha
evidenziato la presenza di un gruppo di affiliati alla criminalità organizzata calabrese, operativo sul
territorio ligure e suddiviso in quattro articolazioni territoriali collocate nei centri di … omissis … In
ordine invece alla seconda famiglia, quella dei «***», si segnala che nell’ambito del procedimento penale
n. omissis … R.G.G.I.P. omissis … del tribunale di omissis … sarebbe stato individuato quale esponente
del «locale» di … omissis …, ***.
*** e *** avrebbero inoltre messo in contatto *** e ***, «***» di … omissis … il quale avrebbe
dovuto trovare almeno cinque o sei famiglie disponibili a dare la loro preferenza al candidato ***. Si
noti che *** era vittima di estorsione continuata ed aggravata, di cui si sono resi responsabili proprio
*** ed un suo sodale, ***, tra il … omissis … e il … omissis …, entrambi condannati in appello, a tredici
anni l’uno e a nove l’altro, con l’aggravante mafiosa.
*** avrebbe altresì organizzato almeno altri tre incontri elettorali per il candidato ***, tenutisi
nelle zone di … omissis … Dal contenuto delle conversazioni intercettate, *** sembra riconoscere a
*** il merito di aver raccolto almeno … omissis … voti in favore di ***. Quest’ultimo dovrebbe ritenersi
consapevole dell’attività posta in essere da *** nel promuovere la sua candidatura, poiché ciò si
evince, oltre che dall’incontro presso il ***, anche dal contenuto delle intercettazioni, e di una in
particolare, dell’… omissis …, in cui ***, parlando con *** dell’esito delle consultazioni elettorali,
farebbe anche riferimento ai voti garantiti dal costruttore *** e poi venuti meno. Al riguardo, ***
lamenterebbe, tra l’altro, che, secondo lui, non avrebbe funzionato «omissis … *** e ***, con il tramite
di ***, … omissis …, avrebbero preso contatti con l’allora … omissis …, il quale si sarebbe reso
disponibile a trovare persone disposte a votare il candidato *** (che ha di fatto ottenuto … omissis …
preferenze nella provincia di … omissis …, di cui … omissis … nel solo capoluogo). Questa circostanza,
che in prima battuta apparirebbe non particolarmente rilevante, assume invece valenza più significativa:
il ***, infatti, é stato coinvolto nelle indagini del procedimento penale n. omissis … della Procura della
Repubblica di omissis … per i suoi rapporti con ***, appartenente alla ‘ndrangheta omissis …; ***,
peraltro, aveva frequenti contatti con ***.
Rilevanti appaiono anche i contatti tra *** e ***, il quale é parente di *** ed é titolare della «***»
con sede legale in … omissis … Egli é stato indagato nel procedimento penale n. omissis … R.G.N.R. della
DDA omissis …, che ha portato all’arresto di sette persone ed all’interdizione per due mesi di trenta
imprenditori accusati di avere costituito un cartello per spartirsi gli appalti.
** *, tramite persone di fiducia, avrebbe contattato soggetti che si sarebbero impegnati nel
procurare preferenze sia per ***, candidato per omissis …, che per ***, … omissis ..
Sempre le intercettazioni hanno dimostrato che l’elezione a … omissis … del ***, per sua stessa
ammissione, sarebbe stata possibile anche grazie all’intervento di ***.
C he la c.d. omissis … si sia attivata nell’ambito delle elezioni in argomento é ulteriormente
comprovato da una conversazione intercettata tra ***, detto «***», … omissis …, e ***. In tale
circostanza, quest’ultimo racconta di un commento fatto da un suo collega di partito proprio sulla sua
capacità di intercettare il voto delle persone di omissis … presenti nella regione, tanto che il collega
gli avrebbe riferito che «… omissis …».
L’inchiesta ha anche fatto emergere l’esistenza di un accordo tra ***, … omissis …, e il più volte
citato *** finalizzato al reciproco sostegno durante le consultazioni elettorali previste … omissis …
Più in particolare, mentre la squadra che si é occupata di procacciare i voti in favore di ***, composta
come si é detto da ***, *** e ***, si sarebbe dovuta occupare anche del sostegno a … omissis …,
candidato alle elezioni per omissis …, *** avrebbe, a sua volta, garantito l’appoggio a ***. ***, tratto
in arresto nell’ambito del procedimento penale omissis … R.G.N.R. si sarebbe, infatti, rivolto al gruppo
di ***, tramite il suo rappresentante ***, proprio per la loro presunta capacità d’infiltrazione e
d’intimidazione nelle aree di rispettiva competenza, al fine di ottenere la promessa di voti, in cambio di
erogazione di denaro.
*** e *** avrebbero, inoltre, contattato, durante la campagna elettorale persone di omissis … per poi
criticare fortemente ***, il quale non avrebbe raccolto voti in favore di ***. Sulla base del contenuto
delle conversazioni intercorse tra *** e ***, relativamente ai voti dei «paesani» c.d. «… omissis …», e
sulla base delle dichiarazioni rese dallo stesso *** nell’ambito del procedimento penale di cui sopra,
risulta che egli, presso … omissis … ha incontrato due-tre persone omissis … che gli avrebbero
chiesto omissis … euro per il loro sostegno nella campagna elettorale. Pur non avendo aderito alla
proposta, secondo, le dichiarazioni da lui rese, essi avrebbero comunque accettato di distribuire il suo
materiale elettorale.
A quanto detto, si aggiunga che dall’indagine pare emergere un collegamento diretto tra *** ed un
attivo componente del comitato elettorale di ***, identificato in ***, il quale, durante le consultazioni
elettorali del omissis …, seguiva personalmente lo spoglio delle schede delle città di … omissis …,
mantenendosi aggiornato sulle preferenze raccolte proprio da ***, *** e ***.
Tale collegamento assume notevole rilevanza se si considera, come risulta dalle intercettazioni, che
gli esiti elettorali di volta in volta raccolti venivano comunicati da *** direttamente all’esponente del
«locale di … omissis …», ***.
Molto significativo appare anche omissis … interesse degli esponenti dell’associazione criminale
all’edilizia privata del comune di Rivarolo Canavese, omissis … lavori pubblici.
Dal contenuto di ulteriori conversazioni intercettate di *** e dai colloqui tra quest’ultimo e ***,
emerge che la famiglia *** … omissis …, avrebbero promesso di supportare la candidatura di *** con
tiri pacchetto di … omissis … voti a … omissis … All’esito delle votazioni, tuttavia, i voti si sarebbero
ridotti a circa … omissis …, con grave disappunto che emerge dalle successive conversazioni tra *** e
***. Dalle conversazioni si evince che a tenere i contatti con i *** sarebbe stato ***, il quale si era
detto certo del loro appoggio.
La promessa dei *** in favore di *** appare rilevante sotto vari aspetti. I voti promessi al ***
avrebbero dovuto costituire, secondo quanto emerge dalle intercettazioni, la contropartita per quello
che, nelle conversazioni, viene definito «lavoro». «***» a Rivarolo Canavese ha effettivamente
realizzato, in località … omissis …, … omissis … denominato «***» e sta realizzando un omissis … É
emerso, in particolare dalle indagini, un rapporto di apparente subordinazione della famiglia *** nei
confronti di esponenti della ‘ndrangheta come i già citati ***, *** e *** esponente del «locale di …
omissis …» (… omissis …), comprovata dal fatto che la gestione dei lavori, come risulta sempre dalle
intercettazioni, sarebbe stata appunto prerogativa di ***.
L’inchiesta ha evidenziato che gli esponenti più rappresentativi della ‘ndrangheta dell’hinterland
torinese si sarebbero coordinati al fine di suddividersi gli incarichi per omissis … con la ripartizione
dei lavori concernenti scavi, opere murarie, impianti, decorazioni e carpenteria, che, nel complesso,
ammontano a omissis …
Le intercettazioni telefoniche tra esponenti della ‘ndrangheta di diversi «locali» dell’hinterland di
Torino, hanno fatto peraltro comprendere come essi si sarebbero, di fatto, suddivisi gli incarichi anche
per la costruzione del … omissis … «***» di Rivarolo Canavese, in via ***, realizzato dalla «***» della
famiglia ***. Gli affiliati che avrebbero contattato *** a tal fine sono *** (esponente del «locale di …
omissis …») titolare della ***, *** (capo del «locale di … omissis …»), in quel periodo titolare
dell’impresa edile «***», *** (capo del «CRIMINE di … omissis …»), titolare dell’impresa individuale
«***», nonché socio occulto della «***» e socio occulto anche della «***» di ***.
Con riguardo alla costruzione di un … omissis … di Rivarolo Canavese … omissis …, quest’ultimo
doveva essere realizzato dalla «***» della famiglia ***, in un omissis … Anche in questo caso, vari
esponenti della ‘ndrangheta si sarebbero accordati tra loro per la distribuzione degli incarichi
finalizzati alla costruzione del omissis … In particolare, quando si era ancora in attesa delle omissis …, i
costruttori *** e omissis … ***, entrambi esponenti del «locale di … omissis …» ed il loro socio ***
avrebbero avuto contatti con altri esponenti di vertice dei «locali» dell’hinterland. Gli affiliati
interessati alla ripartizione di tali lavori sarebbero ***, socio occulto della «***» e della «***» e ***, in
quel periodo titolare dell’impresa edile «***».
Oltre ai omissis … di cui si é detto sopra, il gruppo di soci della «***» – ***, ***, ***, *** – avevano
altresì iniziato a meditare sull’acquisizione di alcuni terreni a … omissis … al fine di realizzare un altro
omissis … Nel corso dei colloqui telefonici già dal omissis …, emergono forti dubbi al riguardo, da parte
del ***; più in dettaglio, *** sarebbe stato disposto a partecipare all’affare in questione con una
somma pari … omissis … per ricevere in cambio almeno … omissis … ***, durante un colloquio
telefonico con ***, riferisce, altresì, che *** aveva proposto di far entrare nella società, in qualità di
finanziatore, anche ***.
Le intercettazioni effettuate durante l’inchiesta hanno anche portato alla luce il ruolo assunto dal
*** nella formazione di alleanze e schieramenti finalizzati ad affrontare i gravi problemi finanziari
creati al comune di Rivarolo Canavese dal omissis … ***, come evidenziato dal contenuto delle
conversazioni registrate tra ***, ***, ***, … omissis …, ed il … omissis … ***, che riguardavano sia
le problematiche omissis … «***», adibito a … omissis …, e del … omissis …, sia, e soprattutto, la
strategia attuata dal … omissis … *** per assumere il controllo di «***» creando un’alleanza con …
omissis …
La vicenda non é ininfluente sotto il profilo dei collegamenti con la criminalità organizzata, poiché da
alcune intercettazioni é emerso che *** progettava di costituire una società nel campo del omissis …
L’intendimento che risulta é quello di lavorare per *** utilizzando il suo rapporto personale con ***.
Infine, a Rivarolo Canavese, nell’ambito del omissis … le iniziative volte a superare la crisi della
società ***, omissis … é stata costituita una società omissis …, denominata ***, omissis …, cui
partecipano … omissis … dell’area, utenti del servizio di omissis …, che annovera, quali maggiori
azionisti, … omissis … Tra gli appartenenti al omissis … di «***», il cui statuto é stato redatto, tra gli
altri, da ***, é stato nominato ***, il quale, argomenta la commissione, intratterrebbe intensi rapporti
finanziari con le società controllate dalla famiglia *** ed in particolare con ***, col quale collabora
nell’attività edile. Si ricorda poi, che il *** é anche … omissis …
Premesso quanto sopra, si ritiene ora necessario riportare alcune tra le attività amministrative più
sintomatiche poste in essere da omissis … che, per le loro omissis … deviazioni dei principi di
trasparenza, imparzialità e correttezza, mostrano quei «chiari e non casuali indizi di un
condizionamento da parte della criminalità organizzata» richiesti dalla giurisprudenza, al fine di
motivare l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(cfr., in tal senso, Consiglio di Stato, sesta sezione, 5 ottobre 2006, n. 5948).
S econdo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, infatti, «nonostante lo spostamento delle
competenze relative alla gestione dell’ente, gli organi di vertice politico-amministrativo hanno
comunque compiti pregnanti di pianificazione, di direttiva, di impulso, di vigilanza e di verifica che
impongono l’esigenza di intervenire ed apprestare tutte le misure e le risorse necessarie per
un’effettiva e sostanziale cura e difesa dell’interesse pubblico dalla compromissione derivante da
ingerenze estranee, nonché al fine di garantire che ogni attività si svolga nella necessaria cornice,
formale e sostanziale, di legalità» (cfr. T.A.R. per il Lazio, sezione prima, 19 maggio 2011, n. 4370).
Invece nelle … omissis …, la omissis … decide, omissis … al omissis …, quale procedura utilizzare per
la … omissis …, omissis … e stabilendo già omissis … In alcune occasioni, poi, omissis … É risultato
anche come, in un’opera pubblica, omissis … con invito di omissis … avessero già manifestato interesse
nei riguardi di quell’opera, e questo, dopo che omissis … omissis … In un altro caso ancora, omissis …
stabilisce di … omissis …
Dagli atti acquisiti nel corso dell’accesso, infatti, risulta che omissis …, in materia di lavori pubblici,
usa omissis …
S i riferiscono, di seguito, alcuni affidamenti ad imprese di soggetti collegati o contigui alla
criminalità organizzata, le cui procedure hanno evidenziato anomalie.
Per i lavori di realizzazione … omissis …
Il risultato é che un lavoro é stato affidato alla sopracitata ***, l’altro alla ditta ***, affidataria in
quel periodo delle … omissis …, il cui titolare é *** omissis … ***.
Gli appalti per … omissis … costituiscono un esempio ulteriore di omissis … Queste ditte sono le già
citate *** (… omissis …) e *** (… omissis …). In ciascuno degli anni dal … omissis … al … omissis …, esse
hanno avuto l’affidamento della fornitura di tali materiali «in esclusiva» per effetto di omissis …
I lavori di … omissis …, sono stati omissis … affidati alla *** invocando … omissis …
Omissis …
A nche nel omissis … sono state registrate notevoli anomalie, le quali, in molti dei casi, si sono
tradotte in situazioni di vantaggio a persone e soggetti imprenditoriali collegati direttamente o
indirettamente con la criminalità organizzata.
Dal … omissis … al … omissis … omissis … ha prodotto ben … omissis …, attuando una tecnica omissis
… di capacità edificatoria.
Le omissis … che non sono sottoposte all’approvazione regionale, sono consentite se omissis …
Omissis …
L a disinvolta prassi sopra evidenziata é, di fatto, risultata favorevole per omissis …, tra i quali
proprio alcuni collegati alla criminalità organizzata.
Ne é un esempio il omissis … per il omissis … «***», nel cui ambito é compresa anche la realizzazione
di omissis … che, in parte, concerne un’area di proprietà di ***.
L a vicenda é connotata da una serie di anomalie che vanno dalla omissis … A ciò si aggiungano
l’adozione da parte omissis … La ricostruzione dettagliata dei fatti, riportata nella relazione della
commissione, dimostra che la vicenda della omissis … si é sviluppata in modo alquanto contorto e
sintomatico di un atteggiamento quanto meno di soggezione nei confronti del ***.
Nel … omissis …, il proponente unico é ***, titolare della più volte citata ***.
R iguardo all’adempimento delle obbligazioni del titolare del … omissis … relative al costo di
costruzione pari a € … omissis …
Su tutti gli altri … omissis …
Pe r la realizzazione dei omissis … si registra il coinvolgimento di elementi della criminalità
organizzata nella spartizione e realizzazione dei lavori. Infine, la vicenda del … omissis … e del …
omissis … é emblematica di un modo eccessivamente disinvolto se non «spregiudicato» di gestire la
cosa pubblica disattendendo i principi di omissis …
Dagli accertamenti effettuati, interpellando anche direttamente omissis …
Dall’analisi della realtà di Rivarolo Canavese emergono, dunque, anche forme di condizionamento
omissis …, espressione con la quale il legislatore ha inteso ricomprendere tra i presupposti del
provvedimento di scioglimento, non solo l’ipotesi del coinvolgimento attivo e partecipe degli
amministratori dell’ente nella criminalità organizzata (collegamenti diretti o indiretti), ma anche quella
in cui gli amministratori subiscano l’iniziativa della criminalità restandone condizionati nel proprio
operare (cfr., in tal senso, la circolare del Gabinetto del Ministro n. 7102/M/6 in data 25 giugno 1991).
Se é pur vero che i fatti riferiti nella presente relazione non hanno dato luogo finora ad addebiti di
carattere penale nei confronti degli amministratori comunali, contrariamente a quanto avvenuto nei
confronti … omissis …, é però altrettanto vero che, per giurisprudenza pacifica del Consiglio di Stato e
del TAR del Lazio, «non é necessario né che i fatti accertati a carico degli amministratori costituiscano
necessariamente reati; né che di essi vi sia prova certa» (Cons. Stato Sez. IV, 28 maggio 2009, n. 3331
e, nel senso conforme, già Cons. Stato Sez. IV, 21 maggio 2007, n. 2583).
Infatti, ai sensi del disposto di cui all’art. 143 TUEL il giudizio deve realizzarsi dalla «risultante di
una complessiva valutazione il cui asse portante é costituito, da un lato, dalla accertata o notoria
diffusione sul territorio della criminalità organizzata, dall’altro, dalla carente funzionalità dell’ente in
uno o più settori, sensibili agli interessi della criminalità organizzata» (Cons. Stato Sez. IV, 28 maggio
2009, n. 3331).
I n presenza di un fenomeno di criminalità organizzata diffuso sul territorio in questione – ha
precisato la giurisprudenza – «gli elementi posti a conseguenza di collusioni, collegamenti e
condizionamenti, vanno considerati nel loro insieme, giacché solo dal loro esame complessivo può
ritenersi la ragionevolezza della ricostruzione di una situazione identificabile come presupposto per la
misura di cui si tratta» (TAR Lazio I, 1° febbraio 2012, n. 1119 e prima ancora: Cons. Stato IV,
1573/2005; IV, 562/2003; V 319/98; V, 585/2000).
Quanto poi all’intenzionalità dei comportamenti degli amministratori, la giurisprudenza ha sancito
«l’identità a costituire presupposti per lo svolgimento anche di situazioni che di per sé non rivelino
direttamente, né lascino presupporre, l’intenzione degli amministratori di assecondare gli interessi
della criminalità organizzata» (TAR Lazio I, 1° febbraio 2012, n. 1119 e in senso conforme: Cons. Stato
VI, 24 aprile 2009, n. 2615; IV, 21 maggio 2007, n. 2583; IV 6 aprile 2005, n. 1573).
E ciò in quanto la norma di cui all’art. 143 TUEL «delinea un modello di valutazione prognostica in
funzione di un deciso avanzamento del livello istituzionale di prevenzione con riguardo ad un evento di
pericolo per l’ordine pubblico quale desumibile dal complesso degli effetti derivanti dai «collegamenti»
o dalle «firme di condizionamento» (Cons. Stato IV, 28 maggio 2009, n. 3331).
Co n riferimento a quanto innanzi premesso, in base ai comportamenti evidenziati
dall’amministrazione comunale di Rivarolo Canavese ed agli altri elementi risultanti all’istruttoria
espletata, si ritiene di poter affermare che il complesso dei collegamenti e dei condizionamenti
riscontrati, hanno determinato un effetto di compromissione della libera determinazione degli organi
comunali, cioé di alterazione del procedimento di formazione della volontà degli amministratori e dei
dirigenti, tale da sviare l’attività del comune dal perseguimento degli interessi della collettività.
S i ribadisce, pertanto, che lo scrivente ritiene sussistano i presupposti per sottoporre alla
valutazione della Signoria Vostra la possibilità di proporre lo scioglimento del consiglio comunale di
Rivarolo Canavese ai sensi dell’art. 143, commi 1 e 2 del TUEL approvato con decreto legislativo n. 267
del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
Si ritiene altresì, di sottoporre alla valutazione della Signoria Vostra anche la possibilità di proporre,
in ragione di quanto emerso dall’istruttoria, i provvedimenti di incandidabilità, ai sensi dell’art. 143,
commi 4-11, del vigente T.U.E.L., del … omissis … *** e i provvedimenti di sospensione dall’impiego del
… omissis … ***, nonché la destinazione ad altro ufficio comunale del … omissis … ***, ai sensi dell’art.
143, comma 5, del vigente T.U.E.L.
Omissis …
Il prefetto: Di Pace