Sul 416 ter

Nel gennaio 2013, a ridosso delle elezioni, parte la campagna promossa da Libera e Gruppo Abele con cui si chiede trasparenza ai candidati e l’impegno a riformare l’art. 416 ter del codice penale che sanziona lo scambio politico-mafioso. A pochi giorni dal voto sono 878 i candidati che hanno aderito, di cui i 274 eletti costituiranno in seguito l’intergruppo parlamentare dei ‘braccialetti bianchi’

In pochi giorni vengono raccolte centinaia di migliaia di firme, per sollecitare il futuro Governo ad aggiungere alla vecchia formulazione del reato di scambio politico mafioso la dicitura “altre utilità”: fino ad allora infatti l’articolo prevedeva lo scambio elettorale politico-mafioso solo nel caso in cui fosse avvenuta una erogazione di denaro.

La vecchia formulazione aveva trovato una scarsa applicazione, visto che il politico che si accorda col mafioso non offre denaro, bensì favori, ad esempio su appalti pubblici oppure attraverso l’inserimento di uomini legati alle organizzazioni criminali negli apparati della politica.

Nel giugno del 2013 inizia l’iter parlamentare e la Camera individua nell’On. Davide Mattiello e nell’On. Stefano Dambruoso i relatori del provvedimento, che verrà definitivamente approvato nella nuova formulazione il 16 aprile del 2014, in seconda lettura al Senato.

Come dichiarato dall’on. Mattiello all’indomani dell’approvazione “Con la riforma del voto di scambio abbiamo fatto una rivoluzione ragionevole. Il nuovo 416 ter rivoluziona, infatti, la capacità della magistratura di intervenire per spezzare il rapporto tra mafia e politica, perché diventa dopo 20 anni irrilevante la dazione di denaro per provare il reato”.

A difesa della nuova formulazione si schierarono sia l’allora Procuratore Nazionale Antimafia Franco Roberti, che il 3 aprile del 2014, all’indomanidella seconda approvazione alla Camera, aveva dichiarato “è una norma perfetta e veramente utile a contrastare lo scambio tra politica e mafia”; sia il Presidente dell’Anticorruzione Raffaele Cantone, che aveva definito positive le decisioni del Governo su Expo, voto di scambio e autoriciclaggio

Innalzamento delle pene

L’iter travagliato del provvedimento, che ricordiamo durò ben 400 giorni, non fu esente da critiche, soprattutto in merito all’abbassamento delle pene rispetto alla precedente formulazione.

Il 14 giugno 2017, grazie ad un emendamento “Mattiello”, al Disegno di Legge del Governo “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario”, viene approvato definitivamente anche l’innalzamento delle pene che passano nel minimo da 4 a 6 anni e nel massimo da 10 a 12 anni.

Testo dell’articolo art. 416 ter c.p.

«Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416-bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.»

Dichiarazione di Davide del 19 giugno 2017:

“Un impegno che ci eravamo presi come maggioranza quando avevamo detto che, all’aumento delle pene del 416 bis (associazione di tipo mafioso) avremmo tirato su quelle del 416 ter ed è ciò che abbiamo fatto, tenendo fermo il principio della proporzionalità tra pene di fattispecie differenti”.

L’inasprimento del quadro sanzionatorio del 416 bis è stato inserito nel cosiddetto “ddl Anticorruzione”: l’esame del provvedimento, che ha visto come primo firmatario il Presidente del Senato Piero Grasso, era iniziato in Commissione Giustizia del Senato il 5 giugno 2013 ed è stato approvato alla Camera il 15 maggio 2015.

Con la definitiva approvazione dell’AC 4368 le pene previste per il 416 ter passano nel minimo a 6 anni e nel massimo a 12, in coerenza e proporzione alle già innalzate pene per il 416 bis. È stato rispettato l’impegno preso, ma anche le indicazioni della Corte Costituzionale. Così è stato compiuto il percorso iniziato nel 2013.

Il vecchio 416 ter, introdotto nel 1992, per oltre 20 anni non era servito quasi a niente. Il nuovo 416 ter anticipa il momento della commissione del reato allo scambio delle promesse e amplia le condotte perseguibili alle “altre utilità”.

Punisce quindi duramente il politico che cerchi il sostegno della mafia in campagna elettorale, ma punisce autonomamente il mafioso che si presta allo scambio. Una pena grave, ma necessaria a rimarcare che la mafia non avrebbe la forza che ha senza l’interlocuzione con la politica e quindi il politico che cerchi il suo sostegno, contribuendo a legittimarla socialmente, ne perpetra la sopravvivenza.

Rispetto alle parole “mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416 bis” che hanno generato incertezze sulle modalità di applicazione, sono state di conforto le più recenti parole dell’allora PNAA, Franco Roberti:

“Dopo un iniziale periodo di rodaggio della nuova versione dell’articolo 416 ter, la nuova giurisprudenza della Cassazione si è assestata su una interpretazione che secondo me rende questa norma applicabile, agibile, e quindi c’è uno strumento in più per contrastare le connessioni politico-mafiose che sono come sappiamo tutti la vera forza delle mafie”.

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