La relazione sui Testimoni di Giustizia. Approvata!

Coloro che assumono, rispetto al fatto o ai fatti delittuosi in ordine ai quali rendono le dichiarazioni, esclusivamente la qualità di persona offesa dal reato, ovvero di persona informata sui fatti o di testimone, purché nei loro confronti non sia stata disposta una misura di prevenzione, ovvero non sia in corso un procedimento di applicazione della stessa“.

Questa la definizione di ‘Testimone di Giustizia’.

Qui di seguito un passaggio della relazione che POTETE SCARICARE QUInella sua interezza.

L’attuale impostazione del sistema non considera che il testimone, rimanendo in loco, spesso subisce – a differenza del collaboratore, i cui proventi avevano spesso origine illecita – una notevole riduzione della capacità economica a causa della testimonianza. La particolare pervasività, in alcuni contesti, delle associazioni mafiose o la subcultura che caratterizza determinate realtà ambientali, fanno sì che la denuncia possa essere foriera della perdita di commesse, della riduzione della clientela, dell’interruzione di rapporti di fornitura.

L’impresa di chi denuncia, che sempre più assottiglia le sue potenzialità, è destinata quindi al fallimento. Fallimento che, peraltro, sancisce la supremazia del consorzio mafioso o « mafiosizzato » e fa da monito deterrente per coloro che vorrebbero ribellarsi. Proprio per questo, come si è già evidenziato, in molti casi sono gli stessi testimoni a scegliere il programma di protezione in località protetta che, quantomeno, assicura il sostentamento e risparmia dalla gogna. E, proprio per questo, si è consolidata dalla parte delle stesse istituzioni la tendenza a tralasciare le speciali misure che, a priori, impediscono il risultato prestabilito dell’assenza di perdite per colui che adempie al dovere di testimoniare.

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