cari,
spero, come voi, che la capi gruppo di oggi pomeriggio stabilisca tempi certi per la ricalendarizzazione della discussione con voti, per il 416 ter.
Avverto nell’aria la tentazione di modificare il testo, contando poi sulla “legislativa” in Senato, per fare in fretta a chiudere.
Soltanto a pensarci, mi si rizzano i capelli (che detto da me!): ancora ho negli occhi l’allora Ministro per i rapporti col Parlamento, Dario Franceschini, quando il 23 Luglio, alla Camera, poco dopo l’esplodere delle polemiche sul testo che avevamo approvato e che proprio quella mattina sbarcava in Senato, dove la Commissione Giustizia avrebbe dovuto approvarlo senz’altro in “legislativa”, ci rassicurava sostenendo che ci sarebbe stato soltanto uno slittamento di qualche ora (sic).
Nessuno ci crederebbe più. Ognuno sarebbe legittimato a pensare che per qualcuno la preoccupazione maggiore sia quella di tardare quel tanto, da non rendere applicabile la norma nelle imminenti campagne elettorali. Per non fare uno sgarbo a qualche amico, la fuori.
Insomma un massacro.
Rammento, come si suol dire, prima di tutto a me stesso, che sui profili di costituzionalità abbiamo avuto le pronunce positive senza condizioni delle Commissioni Affari Costituzionali di Camera e Senato.
In più, se può servire, la giurisprudenza di Cassazione conosce eccome l’utilizzo del termine “disponibilità” , anche nella articolazione “disponibilità a soddisfare le esigenze”. Da notare che la giurisprudenza di Cassazione utilizza questi concetti proprio per descrivere il rapporto tra mafia e “terzi” che alla mafia si avvicinano. E’ proprio la specificità del “fatto” mafia, tutto fondato su sodalizi segreti, che si manifestano per le conseguenze che producono nel tessuto sociale, in termini di assoggettamento e quindi di orientamento delle decisioni dei singoli e delle Istituzioni, che impone l’utilizzo, anche nella costruzione delle norme penali, di concetti necessariamente più sfumati e sconfinanti nel sociologico. Fu così anche per il 416 bis, per non parlare del pilastro del contrasto alle mafie: l’aggressione ai patrimoni. Non dimentichiamo che la stragrande maggioranza dei provvedimenti di sequestro, è fondata su misure di prevenzione, in assenza di reato.
Ad ogni buon conto, qualche esempio:
Sez. 5, Sentenza n. 4893 del 16/03/2000 Ud. (dep. 20/04/2000 ) Rv. 215964
Mentre nel reato di scambio elettorale politico-mafioso (art 416 ter cod.pen.) non è necessario, ed anzi è improbabile, che il politico aderisca, quale componente o concorrente esterno, alla struttura malavitosa (essendo semplicemente previsto che egli abbia ottenuto promessa di appoggio elettorale, contro effettivo versamento di denaro), nella ipotesi in cui la associazione mafiosa si impegni per ostacolare il libero esercizio del diritto di voto o per procurare voti ad un determinato candidato (art. 416 bis comma terzo, ultima parte cod.pen.), quest’ultimo o sarà un aderente, a pieno titolo, alla suddetta associazione, ovvero, in quanto uomo politico estraneo alla associazione, ma disponibile al soddisfacimento delle esigenze della stessa
Sez. 5, Sentenza n. 12679 del 24/01/2007 Cc. (dep. 27/03/2007 ) Rv. 235987
In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, l’ordinanza cautelare personale che configuri il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso nella incondizionata disponibilità di un medico a prestare assistenza sanitaria ad esponenti mafiosi
Sez. 6, Sentenza n. 26119 del 09/05/2003 Ud. (dep. 18/06/2003 ) Rv. 228303
In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, la prova dell’assunzione della qualifica di uomo d’onore comporta non solo l’accertamento dell’appartenenza dell’interessato alla mafia – nel senso di un suo personale inserimento nella compagine degli appartenenti all’organizzazione criminosa – ma anche la dimostrazione di un suo contributo causale all’integrazione del reato associativo, posto che l’obbligo solennemente assunto direndersi disponibile per ogni esigenza della cosca
Buona giornata,
Davide Mattiello