Legge elettorale, se ne parla da anni: dopo l’abolizione del Porcellum per via giudiziaria (perché anche in questo caso la politica si è dimostrata debole debole…) è iniziato l’iter per la riforma che in questi giorni approda in Parlamento.

Qui di seguito riporto il testo degli emendamenti che  ho sottoposto insieme a Civati e ai colleghi Zampa, Guerini, Mattiello, Pastorino, Rocchi, Tentori.

E’ la proposta conseguente alla nostra idea di una Legge Elettorale che garantisca stabilità, governabilità, equità e trasparenza.

Cito nel merito: 

La designazione dei candidati nelle liste dei partiti e dei movimenti che partecipano alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato dellaRepubblica avviene attraverso elezioni primarie da svolgere almeno due mesi prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.“

Buona lettura!

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A.C. 3

“Modifiche alle norme per l’elezione della Camera e del Senato”

Emendamento

 

All’articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1 comma 1, capoverso Articolo 1, comma 2, sostituire la parola: trentacinque con la seguente: trentotto;

b) all’articolo 1 comma 16, lettera a), numero 5) sostituire le parole: almeno il 35

con le seguenti: almeno il 38.

c) all’articolo 2 comma 1, capoverso comma 2 sostituire la parola: trentacinque

con la seguente: trentotto;

d) all’articolo 2, comma 8, capoverso comma 1, numero 5) sostituire le parole:

almeno il 35 con le seguenti: almeno il 38.

Civati. Zampa, Guerini, Mattiello, Pastorino, Rocchi, Tentori

A.C. 3

“Modifiche alle norme per l’elezione della Camera e del Senato”

Emendamento

 

All’articolo 1, comma 16, lettera a), capoverso numero 3), lettera a), sostituire le parole: “5per cento” con le seguenti: “4 per cento.”.

Conseguentemente al numero 6), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4 per cento.

Civati, Zampa, Guerini, Mattiello, Pastorino, Rocchi, Tentori

A.C. 3

“Modifiche alle norme per l’elezione della Camera e del Senato”

Emendamento

All’articolo 1,  comma 16, lettera a), capoverso, numero3), lettera a), sostituire le parole: “12per cento” con le seguenti:” 10 per cento”.

Conseguentemente, all’articolo 2 comma 8, capoverso comma 1, numero 3), sostituire le parole: “12 per cento” con le seguenti: “10 per cento”.

Civati, Zampa, Guerini, Mattiello, Pastorino, Rocchi, Tentori

 

A.C. 3

“Modifiche alle norme per l’elezione della Camera e del Senato”

Emendamento

 

a) all’articolo 1 comma 16, lettera a), numero 2), dopo le parole: in un quarto del totale dei collegi plurinominali inserire le seguenti: e che abbiano conseguito una cifra elettorale pari ad almeno il 5 per cento del totale dei voti validamente espressi;

b) all’articolo 2 comma 8, capoverso comma 1, numero 2) dopo le parole: in un quarto del totale dei collegi plurinominali inserire le seguenti: e che abbiano conseguito una cifra elettorale pari ad almeno il 5 per cento del totale dei voti validamente espressi.

Civati, Zampa, Guerini, Mattiello, Pastorino, Rocchi, Tentori

A.C. 3

“Modifiche alle norme per l’elezione della Camera e del Senato”

Emendamento

All’articolo 1, comma 16, lettera a), numero 2), dopo le parole: in un quarto del totale dei collegi plurinominali inserire le seguenti: e che abbiano conseguito una cifra elettorale pari ad almeno il 4 per cento del totale dei voti validamente espressi;

Al comma 16, lettera a), capoverso numero 3), lettera a) sopprimere le parole: la cui cifra elettorale nazionale sia pari ad almeno il 12 per cento dei voti validi espressi e; sostituire le parole: 5per cento con le seguenti: 4 per cento.

Al numero 6), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4 per cento.

Al comma 16, lettera a), numero 3), lettera b), sostituire le parole: 8 per cento

con le seguenti: 4 per cento.

Conseguentemente, all’articolo 2 comma 8, capoverso comma 1, numero 2) dopo le parole: in un quarto del totale dei collegi plurinominali inserire le seguenti: e che abbiano conseguitouna cifra elettorale pari ad almenoil 4 per cento del totale dei voti validamenteespressi.

 all’articolo 2 comma 8, capoverso comma 1, numero 3), lettera a) sopprimere le parole: la cui cifra elettorale nazionale sia pari ad almeno il 12 per cento dei voti validi espressi e; sostituire le parole: 5per cento con le seguenti: 4 per cento.

Al numero 6), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4 per cento.

Civati, Zampa, Guerini, Gandolfi, Mattiello, Pastorino, Rocchi, Tentori

 

A.C. 3

“Modifiche alle norme per l’elezione della Camera e del Senato”

Emendamento

 

All’articolo 1, comma 9, lettera b), capoverso 3, sostituire l’ultimo periodo con il seguente:

Nella successione interna delle liste non possono esservi due candidati consecutivi

del medesimo genere, a pena di inammissibilità.

Conseguentemente, all’articolo 2, comma 4, lettera b), capoverso 4, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: Nella successioneinterna delle liste non possono esservi duecandidati consecutivi del medesimo genere,a pena di inammissibilità.

Civati, Zampa, Mattiello, Pastorino, Rocchi, Tentori

A.C. 3

“Modifiche alle norme per l’elezione della Camera e del Senato”

Emendamento

All’articolo 1, Al comma 9, lettera b), capoverso comma 3, aggiungere in fine, il seguente periodo: Nel complesso delle candidaturecircoscrizionali di ciascuna lista, nellaprima posizione dei candidati, nelle listepresentate nei collegi plurinominali, apena di inammissibilità, nessuno dei duesessi può essere rappresentato in misurainferiore al quaranta per cento, con arrotondamentoaritmetico.

Conseguentemente, all’articolo 2, comma 4, lettera b), capoverso 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Nella prima posizionedei candidati nelle liste presentate nei

collegi plurinominali, a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere

rappresentato in misura inferiore al quaranta per cento, con arrotondamento aritmetico.

Civati, Zampa, Mattiello, Pastorino, Rocchi, Tentori

 

 

A.C. 3

“Modifiche alle norme per l’elezione della Camera e del Senato”

Emendamento

All’articolo 1, comma 9, lettera b), capoverso 3, aggiungere in fine le seguenti parole: Nelcomplesso delle candidature circoscrizionalidi ciascuna lista, nella prima posizione

dei candidati nelle liste presentate nei collegi plurinominali, a pena di inammissibilità,

nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento, con arrotondamento all’unità superiore.

Conseguentemente, all’articolo 2, comma 4, lettera b), capoverso 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel complessodelle candidature circoscrizionali di ciascuna

lista, nella prima posizione dei candidate nelle liste presentate nei collegi plurinominali, a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento, con arrotondamento all’unità

superiore.

 

Civati, Zampa, Mattiello, Pastorino, Rocchi, Tentori

 

 

A.C. 3

“Modifiche alle norme per l’elezione della Camera e del Senato”

Emendamento

All’articolo 1, Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Dopo l’articolo 13 del decreto delPresidente della Repubblica n. 361 del1957 è inserito il seguente:

« ART. 13-bis. – 1. La designazione dei candidati nelle liste dei partiti e dei movimenti che partecipano alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della

Repubblica avviene attraverso elezioni primarie da svolgere almeno due mesi prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature per il rinnovo

della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In caso di scioglimento

anticipato delle Camere il termine è ridotto a quarantacinque giorni.

2. Le elezioni primarie per la designazione dei candidati alle elezioni politiche sono indette con il provvedimento con il quale il Presidente della Repubblica indice le elezioni, e possono tenersi entro in una data antecedente di almeno quindici giorni

quella di presentazione delle liste; tale termine può essere ridotto a 7 giorni in

caso di scioglimento anticipato della legislatura.

3. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato

ad adottare uno o più decreti legislative per la disciplina dei termini e dei modi per

la presentazione delle liste dei candidate alle elezioni primarie, di espressione del

voto e di selezione dei candidati da presentare nelle liste elettorali, secondo i

seguenti principi e criteri direttivi:

a) sono elettori tutti i cittadini regolarmente iscritti nelle liste elettorali;

b) le liste dei candidati alle elezioni primarie, tra i quali è possibile scegliere, da parte dei cittadini, i candidati di ciascuna lista e per ciascun collegio alle elezioni politiche, possono essere composte da un numero minimo di candidati pari a quello dei candidati alle elezioni politiche per il corrispondente collegio, aumentato

di almeno una unità; in ogni caso il numero massimo dei candidati non può

essere superiore al doppio dei candidate previsti per ciascuna circoscrizione;

c) nella composizione delle liste dei candidati alle elezioni primarie deve essere rispettato, ai sensi dell’articolo 51 della Costituzione, l’equilibrio di genere, attraverso la previsione di un numero equivalente di candidature per ciascun genere;

d) l’elettore può esprimere il voto esclusivamente per i candidati presentati nell’ambito di una delle liste che partecipano alle elezioni primarie;

e) l’espressione della scelta, da parte degli elettori, dei candidati da presentare nel corrispondente collegio alle elezioni politiche, avviene attraverso l’indicazione di uno o due dei candidati alle elezioni primarie; l’espressione del voto per due

candidati deve riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento del

voto;

f) le liste dei candidati alle elezioni politiche presentate dai soggetti di cui al comma 1 in ciascun collegio vengono composte secondo l’ordine dei voti conseguiti alle elezioni primarie dai candidati del medesimo soggetto in tale collegio;

g) le elezioni primarie si svolgono nello stesso giorno, fissato ai sensi del comma 2;

h) le elezioni primarie sono pubbliche e statali;

i) ai giudizi sulla validità delle elezioni primarie si applica l’articolo 66 della Costituzione.

 

Civati, Zampa, Mattiello, Pastorino, Rocchi, Tentori

 

A.C. 3

“Modifiche alle norme per l’elezione della Camera e del Senato”

Emendamento

All’articolo 1, Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Dopo l’articolo 13 del decreto delPresidente della Repubblica n. 361 del

1957 è inserito il seguente:

« ART. 13-bis. –1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la disciplina dello svolgimento di elezioni primarie per la designazione dei candidati da parte degli elettori di ciascun collegio elettorale.

2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti

princìpi e criteri direttivi:

a)     stabilire che le elezioni primarie sono indette, per i partiti e i movimenti politici che intendono prendervi parte, con il provvedimento con il quale il Presidente della Repubblica indice le elezioni politiche e che si tengono in una domenica antecedente di almeno quindici giorni alla data di presentazione delle liste dei candidati alle elezioni politiche;

b)    definire le modalità con le quali ciascun partito o movimento politico, abilitato a presentare candidature e liste di candidati ai sensi dei testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, può comunicare al Ministero dell’interno la decisione di svolgere elezioni primarie per la designazione dei propri candidati;

c)     definire le modalità e i termini entro i quali i partecipanti alle elezioni primarie devono presentare la propria candidatura;

d)    stabilire che ciascun elettore può partecipare alle elezioni primarie esclusivamente nel collegio nel quale esercita il suo diritto di voto per le elezioni politiche;

e)     prevedere che l’espressione della scelta, da parte degli elettori, dei candidati da presentare nel corrispondente collegio alle elezioni politiche, avviene attraverso l’indicazione di uno o due dei candidati alle elezioni primarie; l’espressione del voto per due candidati deve riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento del voto;

f)     stabilire che le liste dei candidati alle elezioni politiche presentate dai partiti o movimenti politici che hanno preso parte alle elezioni primarie, in ciascun collegio, vengono composte secondo l’ordine dei voti conseguiti alle elezioni primarie dai candidati dei medesimi soggetti in tale collegio;

g)     prevedere che i seggi siano costituiti secondo le stesse modalità previste per le elezioni politiche e che in ogni seggio siano adottate modalità di voto che ne assicurino la segretezza;

i) prevedere che in ciascun collegio sia istituita una commissione elettorale competente a dichiarare i risultati delle elezioni primarie svolte nel medesimo collegio;

l)      stabilire che il numero dei seggi per lo svolgimento delle elezioni primarie sia pari almeno a un quarto del numero di quelli previsti per le elezioni politiche, garantendo una distribuzione omogenea nel territorio.

 

Civati, Zampa, Gandolfi, Mattiello, Pastorino, Rocchi, Tentori

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