(C. 204-251-328-923-B)
APPUNTO PER IL RELATORE
La proposta di legge modifica il reato di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.), estendendo le tipologie delle condotte sottoposte a sanzione penale. Il testo trasmesso dal Senato, con le modifiche apportate a quello già approvato dalla Camera, modifica la formulazione delle condotte che determinano lo scambio illecito e innalza la pena nel minino e nel massimo, parificata – come già nel codice penale vigente – alla pena prevista per l’associazione mafiosa.
Considerato che il provvedimento è esaminato in seconda lettura, mi soffermerò sulle modifiche apportate dal Senato.
Il Senato ha approvato il 28 gennaio 2014 la proposta di legge in esame, il cui articolo unico novella l’art. 416-ter del codice penale (Scambio elettorale politico-mafioso) con alcune modifiche rispetto al testo trasmesso dalla Camera dei deputati.
Il testo unificato approvato dalla Camera il 16 luglio 2013 prevedeva che fosse sanzionato con la reclusione da 4 a 10 anni chiunque – in cambio dell’erogazione di denaro o di altra utilità – accetti consapevolmente il procacciamento di voti da parte di un terzo con
le modalità proprie dell’associazione di tipo mafioso. Il nuovo art. 416-ter c.p. prevedeva, a differenza della norma vigente, che con la stessa pena fosse sanzionato anche il procacciatore di voti.
Si ricorda che il vigente art. 416-ter c.p. prevede l’applicazione della pena stabilita dal primo comma dell’art. 416-bis (Associazione mafiosa) – ovvero la reclusione da 7 a 12 anni – a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma dello stesso art. 416-bis in cambio della erogazione di denaro.
Il testo della Camera proponeva, quindi, una formulazione dell’articolo 416-ter, basata su alcuni elementi chiave:
– che il reato si perfezionasse al momento dell’impegno reciproco e consapevole di due controparti dello stesso cambio elettorale politico-mafioso
– che il presupposto dell’accordo tra le due parti per il procacciamento di voti fosse fondato sulla sua consapevolezza; si intendeva, in tal modo, sottolineare più chiaramente il carattere doloso (ovvero, ex art. 43 c.p., “secondo l’intenzione”) dell’accettazione da parte del politico del procacciamento dei voti mediante il ricorso all’intimidazione connessa al vincolo associativo mafioso (secondo le modalità previste dal terzo comma dell’articolo 416-bis);
– che fosse eliminato il riferimento alla promessa di voti come momento consumativo del reato, ritenendo già opportunamente espressa la consumazione del reato nel momento in cui l’accordo tra le parti è raggiunto;
– che fosse superato il limite della necessità dell’erogazione di denaro come contenuto dell’accordo ai fini della consumazione del reato mediante il ricorso, come oggetto della contropartita del pactum sceleris, anche ad “altra utilità”; ciò in considerazione dell’estrema varietà delle prestazioni reciproche in cui può consistere lo scambio politico-mafioso, che hanno impedito per talune condotte che il delitto di cui all’art. 416-ter potesse essere efficacemente contestato dalla magistratura;
– che, sul versante sanzionatorio, fosse prevista la pena della reclusione da 4 a 10 anni; i limiti edittali erano stati, quindi, ridotti rispetto a quelli attuali (reclusione tra 7 a 12
anni), nella convinzione che pur essendo gravissima la condotta del politico che si accorda col mafioso, alimentando con ciò una delle maggiori fonti di forza dell’organizzazione mafiosa, resti una condotta differente da quella di chi la mafia la fa e la comanda;
– che il reato di cui all’art. 416-ter avesse struttura bilaterale, essendo stata introdotta, con un secondo comma dell’art. 416-ter, un’autonoma fattispecie di reato relativa al mafioso che si impegni al procacciamento di voti con le indicate modalità intimidatorie dell’associazione mafiosa.
La formulazione dell’art. 416-ter c.p. approvata dal Senato risulta modificata, rispetto
al testo Camera, sotto i seguenti principali aspetti:
– scompare dal testo approvato dalla Camera il riferimento alla consapevolezza dell’accettazione che – come risulta dalla documentazione dell’esame svolto dal Senato – viene ritenuto superfluo per un reato doloso nonchè foriero di problemi interpretativi;
– il Senato conferma la struttura sinallagmatica del reato, che si considera consumato con l’accordo tra le volontà, ma ritiene di rafforzare questa descrizione attraverso l’utilizzo della parola “promessa” applicata sia alla volontà espressa dal politico, sia alla volontà espressa dal mafioso;
– è confermata la possibilità che, oltre all’erogazione di denaro (cui è aggiunta anche la relativa “promessa”), oggetto dello scambio sia anche altra utilità (elemento, tuttavia, rafforzato dal Senato con la formulazione “qualunque utilità”);
– come contropartita della promessa di procurare voti, la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa; tale previsione, secondo il Governo, rende concreta, per la prima volta – sul piano normativo – la fattispecie di cd. concorso esterno in associazione mafiosa;
– confermata la struttura bilaterale del reato proposta dal testo-Camera, viene dal Senato prevista la sanzionabilità della promessa di procurare voti con le consuete modalità mafiose;
– i limiti di pena previsti dal testo Camera (reclusione da 4 a 10 anni) sono riportati a quelli vigenti dell’art. 416-ter (reclusione da 7 a 12 anni). Le motivazioni di tale ripristino che emergono dal dibattito al Senato vanno ricercate nella ritenuta estrema gravità dell’inquinamento della competizione politica derivante dalla commistione di interessi con la organizzazioni criminali, elemento che giustifica una sanzione almeno pari a quella prevista dal vigente art. 416-bis. Come ricordato, il testo approvato dalla Camera aveva abbassato i limiti edittali dell’art. 416-ter in considerazione dell’esigenza di prevedere una maggiore proporzione delle pene tra il reato di scambio elettorale politico-mafioso e quello di cui all’art. 416-bis.