La legge, approvata in via definitiva il 22 giugno 2017 dalla Camera dei deputati, intende rafforzare gli strumenti penali contro le intimidazioni ai danni degli amministratori locali, che negli ultimi anni hanno assunto dimensioni preoccupanti. Una proposta di legge fortemente voluta dalle due associazioni che in Italia più si incaricano di rappresentare le istanze degli amministratori locali, ANCI e Avviso pubblico.
La proposta di legge ha origine dal lavoro svolto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali che ha evidenziato come i suddetti illeciti, pur realizzandosi con modalità diverse (aggressioni, minacce via email, via telefono o sui social network, danneggiamenti, recapito o ritrovamento di proiettili o carcasse di animali) abbiano in comune la qualità soggettiva della vittima nel suo ruolo di amministratore locale. Si tratta infatti di atti tutti volti a intimidire l’amministratore prevalentemente in relazione all’integrità della sua persona e dei suoi beni, minacciando, al tempo stesso , il buon andamento della pubblica amministrazione.
L’assenza, nel nostro ordinamento, di norme specifiche ha fatto sì che le intimidazioni venissero perseguite in relazione a fattispecie illecite poste a tutela di beni individuali, senza considerare adeguatamente la plurioffensività di tali condotte.
La novità più significativa della legge è l’allargamento della tutela ai singoli componenti dei corpi politici, amministrativi e giudiziari, che sono quindi tutelati in quanto tali,anche quando operano al di fuori dell’organo collegiale.
Come ha ricordato il relatore, Davide Mattiello (PD) è: «una proposta di legge utile e illuminata, che idealmente è dedicata in particolare a quegli amministratori locali che hanno pagato con la vita la propria dedizione alla Repubblica. Fatemene ricordare uno per tutti: il sindaco di Pagani, Marcello Torre, ucciso per ordine di Cutolo l’11 dicembre 1980. E anche a quelli che non sono stati uccisi, ma mortificati quando hanno scelto la legalità anziché l’accomodamento… L’Italia spesso in affanno sul cammino della credibilità istituzionale deve molto a tutti loro».
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del provvedimento “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti”, (AC 3891) – relatore Davide Mattiello (PD) – e ai dossier del Servizio studi della Camera dei deputati.
Il contenuto della legge
Tutelati dalle intimidazioni anche i singoli amministratori
La legge modifica l’art. 338 del codice penale In particolare il nuovo primo comma stabilisce che “chiunque usa violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario, ai singoli componenti, o ad una rappresentanza di esso o ad una qualsiasi pubblica autorità costituita in collegio, o ai suoi singoli componenti, per impedirne, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l’attività, è punito con la reclusione da uno a sette anni”. E’ poi stato aggiunto un comma 1-bis: “alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l’adozione di un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell’avvenuto rilascio o adozione dello stesso”. In questo modo sarà possibile perseguire anche le condotte illecite dirette contro i singoli componenti dei corpi politici. Inoltre, il riferimento anche all’emissione di provvedimenti legislativi, tutela dagli atti intimidatori anche i consiglieri regionali e i parlamentari nazionali.
Circostanza aggravante da ritorsione
Viene poi introdotto, sempre nel codice penale, un nuovo articolo il 339–bis (che disciplina le circostanze aggravanti), stabilendo che “salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene stabilite per i delitti di lesioni (art. 582 c.p.), violenza privata (art. 610 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e danneggiamento (art. 635 c.p.) sono aumentate da un terzo alla metà se la condotta ha natura ritorsiva ed è commessa ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario a causa del compimento di un atto nell’adempimento del mandato, delle funzioni o del servizio”.
È introdotta, per tale ultima aggravante, una causa di non punibilità (modificando l’art. 393 bis c.p.), quando sia stato lo stesso amministratore ad avere dato causa all’intimidazione eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni.
Tutelati i candidati alle elezioni
Si sanzionano anche gli atti intimidatori rivolti nei confronti di candidati alle elezioni comunali: a tal fine è integrata la formulazione dell’art. 90 del Testo Unico sulle elezioni amministrative comunali (DPR 16 maggio 1960, n. 570) estendendo le sanzioni ivi previste – reclusione da due a cinque anni e multa da 309 a 2.065 euro – anche a tutti coloro che, con minacce o con atti di violenza, ostacolano la libera partecipazione di altri a tali competizioni elettorali.
Il monitoraggio del fenomeno intimidatorio
Con decreto del Ministro dell’interno, infine, allo scopo di di favorire la migliore attuazione delle misure di prevenzione e di contrasto, si definisce la composizione e la modalità di funzionamento dell’Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, già istituito con decreto del Ministro dell’interno 2 luglio 2015, attribuendo ad esso, in particolare, il monitoraggio del fenomeno intimidatorio nei confronti degli amministratori locali, anche mediante apposita banca dati, la promozione di studi e analisi per la formulazione di proposte a supporto agli amministratori locali vittime di intimidazioni e la promozione di iniziative di formazione per gli amministratori locali e di promozione della legalità, con particolare riferimento verso le giovani generazioni.
IL FENOMENO
La Commissione parlamentare d’inchiesta istituita al Senato il 3 ottobre 2013 ha concluso i suoi lavori il 3 marzo 2015 con una relazione finale che riporta dati allarmanti: 1.265 sono stati gli atti intimidatori nei confronti di amministratori locali registrati dalle 106 prefetture italiane nel periodo gennaio 2013/aprile 2014: una sola regione (la Valle d’Aosta) è risultata esente dal fenomeno, più pesante nel Sud e nelle isole (792 casi, pari al 62,6 per cento), con regioni in cui si registrano numeri da record (211 casi in Sicilia, 163 in Puglia, 155 in Calabria, 136 in Sardegna), ma presente anche in quasi tutte le regioni centrali e settentrionali (474 casi, di cui 78 nel Lazio, 56 in Toscana e 93 in Lombardia). 182 sono stati gli atti intimidatori per i quali, all’atto delle relazioni prefettizie, risultavano individuati i responsabili, ignoti per i restanti casi (1.083 pari all’85,6 per cento); 254 sono stati i decreti di scioglimento di consigli comunali per infiltrazioni mafiose dal 1991 a tutt’oggi, con 81 decreti in cui si fa riferimento esplicito a intimidazioni nei confronti di amministratori locali e 11 in cui vi sono richiamati episodi di omicidio (contestualmente alle intimidazioni o anche isolatamente); 132 sono stati gli omicidi consumati negli ultimi quarant’anni in danno di amministratori locali in carica e/o di candidati alle elezioni amministrative; 70 sono i casi emersi di dimissioni (individuali o collettive) di amministratori locali rassegnate negli ultimi quarant’anni a seguito di atti intimidatori; 341 sono le misure di protezione nei confronti di amministratori locali attive (audizione del Ministro dell’interno del 29 luglio 2014).